Professione CTP

Il CTP è il Consulente Tecnico di Parte. E’ il professionista che mette in campo le sue capacità in difesa della parte che lo ha nominato.

La parte in causa nomina il proprio CTP solitamente in occasione dell’udienza di giuramento del CTU. L’Avvocato, a nome del cliente che difende, indica, su accordo con il cliente stesso il proprio Consulente di parte.

Spesso Avvocato (o cliente) e CTP hanno un incontro preliminare alla nomina ufficiale. Il Consulente ha modo di conoscere la causa e visionare i documenti in essa contenuti. In quest’occasione la professionalità del Consulente di parte Grafologo emerge in più occasioni:

  • valutazione sui documenti presenti agli atti,
  • analisi su quali documenti indicare come documenti comparativi, in base a quelli che possono aiutare la comparazione in maniera più efficace,
  • primo accertamento su dove siano custoditi i documenti in originale,
  • proposta all’Avvocato di acquisire, in maniera celere, gli originali al fine di poterli depositare in vista dell’udienza,
  • esame del quesito, se già menzionato dal Giudice nelle ordinanze precedenti, in modo che esso possa essere integrato o reso chiaro se necessario.

Oltre a tutte queste attenzioni da mettere in atto, il Consulente di parte, avendo a disposizione il documento in verifica e gli ipotetici documenti comparativi, inizia a farsi una propria idea tecnica sul caso in questione. E’ dovere del CTP essere onesto con la parte e con l’Avvocato e spiegargli in maniera chiara e puntuale le proprie considerazioni in merito. Sarà, infatti, il lavoro di collaborazione e condivisione fra CTP e Avvocato a poter ben indirizzare la Consulenza tecnica e la causa.

Il decidere quali documenti proporre e come porre il quesito sono elementi basilari per una buona riuscita della difesa, nonchè per un lavoro professionalmente valido.

 

Non sempre, però, vi è occasione di incontrare la parte prima della nomina. In questi casi il CTP deve fare un buon lavoro in occasione delle operazioni peritali.

Per quanto riguarda questo momento di confronto fra professionisti sarebbe auspicabile una disponibilità da tutte le parti in causa (CTU e tutti CTP).

Non sempre alle operazioni peritali partecipano anche gli Avvocati. Spesso, vengono delegati i tecnici al fine di poter eseguire i loro rilievi in forma completa e tecnicamente valida.

Il CTP, durante le operazioni peritali deve:

  • ascoltare ciò il CTU presenta,
  • prendere atto di quali documenti comparativi sono stati indicati dal Giudice in udienza,
  • prendere visione del quesito posto dal Giudice,
  • fare eventuali osservazioni se vi fosse qualcosa di poco chiaro,
  • chiedere di mettere a verbale le proprie osservazioni, se necessario alla propria parte al fine della difesa,
  • raccogliere le copie di tutti i documenti necessari,
  • visionare i documenti in originale, acquisirli tramite fotografia o scansione e fare i rilievi luminosi necessari,
  • accertarsi se il CTU abbia già effettuato qualche rilievo significativo di cui vuole rendere noto le parti,
  • ma soprattutto essere professionale, preciso e scrupoloso.

 

Concluse le operazioni peritali il CTP esegue l’analisi dei documenti e della causa, seguendo la propria metodologia tecnica. Riceverà entro i termini stabiliti dal Giudice la bozza di CTU a cui dovrà fare le proprie osservazioni.

Le osservazioni stilate dal Consulente di parte devono essere condivise con l’Avvocato della propria parte. In questo modo si può impostare al meglio il proprio lavoro.

Verranno così messi in risalto gli elementi più importanti su cui, poi, la parte farà leva nel procedere della  causa.

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