Il codice civile italiano accoglie il principio del formalismo testamentario. Il nostro legislatore richiede per la validità del testamento una delle forme tipiche espressamente previste dal codice civile agli art. 601 e seguenti.
Sono testamenti ordinari:
– il testamento olografo: atto scritto, datato e sottoscritto dal testatore;
– il testamento pubblico: atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e sottoscritto dal testatore;
– il testamento segreto: atto redatto dal testatore e consegnato dallo stesso testatore ad un notaio in presenza di due testimoni (secondo le modalità previste dalla legge agli articoli 604-605).