Testamento: i testamenti ordinari

Il codice civile italiano accoglie il principio del formalismo testamentario. Il nostro legislatore richiede per la validità del testamento una delle forme tipiche espressamente previste dal codice civile agli art. 601 e seguenti.

Sono testamenti ordinari:

– il testamento olografo: atto scritto, datato e sottoscritto dal testatore;
– il testamento pubblico: atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e sottoscritto dal testatore;
– il testamento segreto: atto redatto dal testatore e consegnato dallo stesso testatore ad un notaio in presenza di due testimoni (secondo le modalità previste dalla legge agli articoli 604-605).

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